L’accesso civico “semplice”
L’accesso civico semplice è regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 (decreto trasparenza), e riguarda i soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Tramite l'esercizio dell'accesso civico semplice la PA pone rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. L'istanza può essere presentata da chiunque senza bisogno di dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata, non richiede motivazione ed è gratuita. Va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.
L'amministrazione, se sussitono i presupposti, procede alla pubblicazione nel sito, entro trenta giorni, e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Modulo richiesta accesso civico semplice
L’accesso civico “generalizzato”
L'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina la nuova tipologia di accesso civico cd.“generalizzato”. La finalità di tale istanza di accesso è quella di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
La richiesta può essere presentata da chiunque in relazione ai "dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013”.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”), incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
Con il nuovo decreto 97/2016 viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Si sottolinea come l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuito e non deve essere motivato.
Modulo richiesta accesso civico generalizzato
Contatti:
Dott. Mariano Pudda - 070 20165309 - PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it
Direttore Generale Dott. Paolo Loddo - 070 6021268 - PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it
Registro degli accessi documentale, civico e generalizzato
Riferimenti normativi