PROVVEDIMENTI

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Conformemente a tale previsione legislativa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall’Ente prevede la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti dell’organo di indirizzo politico  e dei provvedimenti dirigenziali di cui all’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013.

Con particolare riferimento ai provvedimenti dell’organo di indirizzo politico, l’Enas pubblica in questa pagina tutti i provvedimenti in quanto tali  non  solo l’elenco  dei provvedimenti limitati alle fattispecie indicate dall’art.23,  avendo cura di omettere la pubblicazione solo di quelli che attengono alla promozione e alla resistenza alle liti e  a rinunce e  transazione,  per le implicazioni connesse con la tutela di dati personali e con strategie processuali e di difesa  che non possono essere oggetto di ostensione generalizzata.