Con la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 04.02.2016 l’Ente ha adottato il Regolamento concernente “i criteri e le modalità d’uso da parte di terzi delle infrastrutture, delle opere e relative pertinenze appartenenti al Sistema Idrico Multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna” gestite dall’ENAS.
Tale Regolamento si è reso necessario per disciplinare e razionalizzare i procedimenti connessi con le richieste d’uso da parte di terzi delle opere e pertinenze demaniali del SIMR.
L’impostazione del Regolamento suddivide in quattro tipologie le principali richieste d’uso da parte di terzi secondo quanto previste dall’art. 2.
In tutte le fattispecie diverse da quelle di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) (caratterizzate cioè dall’elevata temporaneità, senza modifica dello stato dei luoghi e senza uso dello specchio dell’acqua) il provvedimento finale di concessione d’uso dell’area demaniale dovrà essere emanato da parte del competente Assessorato Regionale, previo parere di compatibilità tecnica, vincolante e obbligatorio da parte di ENAS.
Il pagamento delle spese di istruttoria e degli eventuali oneri dovuti di cui all'art. 6 del regolamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario - IBAN IT 66 M 01015 04801 000070693958 intestato a Ente acque della Sardegna – indicando quale causale spese di istruttoria Autorizzazione uso SIMR
l moduli di richiesta, controfirmati da parte del richiedente con apposta una marca da bollo da € 16.00(1), dovranno essere inoltrati all’ENAS preferibilmente all'indirizzo PEC protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it ed in alternativa all’indirizzo mail protocollogenerale@enas.sardegna.it, allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità e copia dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
Sono causa di inammissibilità della domanda (Art. 4):
- la presentazione su modulistica diversa da quella predisposta dall'Enas;
- I'omissione o l'irregolarità dei dati e della documentazione indicati dall'art. 3 del Regolamento;
- la ricezione della domanda a meno di trenta giorni prima dell'inizio dell'attività programmata;
- il mancato pagamento delle spese di istruttoria.
(1) in tali casi, si deve procedere all’annullamento della marca da bollo o far pervenire copia del pagamento digitale della stessa. Qualora i moduli di richiesta siano inoltrati per posta ordinaria la marca da bollo non necessita di annullamento.